L’ARERA, con la delibera 250/2023/R7com, ha introdotto delle modifiche alla regolamentazione della facoltà di recesso anticipato per i clienti elettrici.
Ci sono delle limitazioni ben precise però. Le nuove regole si applicano infatti ai contratti di energia elettrica a durata determinata e a prezzo fisso. In questi casi, il fornitore potrà addebitare penali per il recesso anticipato, ma solo durante il periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso. In ogni caso, sarà obbligatorio per il fornitore comunicare chiaramente l’importo richiesto per il recesso anticipato nella proposta contrattuale e nel contratto stesso. Questa somma indicata rappresenta il massimo importo che potrebbe essere ridotto in base alla perdita economica effettiva causata dal recesso anticipato dal cliente. In altre parole, la penale non sarà casuale, ma verrà specificato l’importo massimo all’interno del contratto e delle condizioni economiche e l’applicazione (se dovuta), sarà commisurata all’eventuale perdita economica del fornitore.
È importante notare inoltre, che se il venditore apporta modifiche unilaterali alle condizioni del contratto e tu decidi di recedere successivamente, le penali per il recesso anticipato non potranno essere applicate. Per le offerte Placet, invece, non è prevista l’applicazione di alcuna penale in ogni caso.
Le nuove regole sulle penali di recesso saranno in vigore a partire dalla pubblicazione del provvedimento. Inoltre, per i contratti che prevedono il rinnovo delle condizioni economiche, la delibera introduce specifici obblighi informativi per il fornitore. Se il tuo contratto include la possibilità di rinnovo tacito delle condizioni economiche, il fornitore dovrà fornire informazioni chiare su diverse questioni.
- In primo luogo, dovrà indicare per quanto tempo saranno valide le condizioni economiche e quando avrà termine la scadenza.
- In secondo luogo, il fornitore dovrà informare sulla possibilità per lui di applicare nuove e diverse condizioni economiche per un nuovo periodo di tempo predefinito. Queste nuove condizioni diventeranno effettive al momento stabilito e comunicato, con regolare preavviso, dal fornitore, a meno che non venga esercitato il diritto di recesso.
Il fornitore dovrà inviarti una comunicazione scritta almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore delle nuove condizioni economiche. Questa comunicazione dovrà spiegare chiaramente e in modo completo le nuove condizioni, la data di scadenza delle condizioni precedenti, la data di inizio e fine delle nuove condizioni, una stima della spesa annuale prevista e la variazione stimata rispetto alle condizioni precedenti. Inoltre, dovranno indicare i termini per comunicare la tua eventuale non accettazione del rinnovo e la volontà di recedere, nonché il riferimento al Portale Offerte per altre proposte.
Questi nuovi obblighi informativi entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.
Infine, fino al 31 dicembre 2023, il fornitore avrà la facoltà di modificare unilateralmente i contratti al ribasso con un preavviso di almeno un mese, anziché i tre mesi attuali, al fine di trasferire più rapidamente ai clienti la riduzione dei prezzi.
Questa nuova delibera ovviamente ha lasciato perplesse parecchie persone che la vedono come una limitazione del mercato libero, o meglio, una limitazione della liberalizzazione della domanda. Tuttavia, a fronte di quanto detto nel capitolo precedente, potrebbe essere una manovra necessaria per tutelare i piccoli fornitori dai cosiddetti “turisti energetici”, cioè da quei clienti che cambiano offerte ogni 2-3 mesi, lasciando dei danni economici nelle casse dei fornitori.
Seppur discussa, non dovrebbe recare nessun problema a coloro che scelgono il proprio fornitore e l’offerta in modo saggio e ponderato e che hanno a che fare con fornitori chiari e trasparenti.
Se c’è una cosa che questa “crisi energetica” ha evidenziato è la necessità di dover diventare un consumatore più consapevole e responsabile.
Il team di Greenius!