Informazioni Generali
Reclami
Per effettuare un reclamo, puoi scaricare il modulo in pdf, compilarlo e rispedirlo secondo i canali di seguito riportati:
- Email: assistenza@greenius.it/info@greenius.it
- Fax: 0547 48 38 49
- PEC: greenius_srl@pec.it
- Posta: Via Quarto dei Mille 126, 47522 Cesena (FC)
Scarica il Modulo Reclami Energia
Scarica il Modulo Reclami Fatturazione Anomala
Se non utilizzi il nostro modulo, la tua comunicazione dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:
- Il tuo nome e cognome
- L’indirizzo della fornitura
- L’indirizzo di recapito (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta
- Il tipo di servizio oggetto del reclamo (elettrico, gas, entrambi)
- Il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), oppure il tuo Numero Cliente
- Una breve descrizione del reclamo
- Se il reclamo riguarda gli importi e/o una rettifica di fatturazione, è fondamentale indicare anche l’autolettura e la data in cui l’hai effettuata.
Prima di inviare un reclamo scrivici a assistenza@greenius.it o chiamaci allo 0547 48 38 48, un nostro consulente sarà subito a tua disposizione.
Standard di Qualità
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenute a rispettare.
L’ARERA differenzia gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai clienti finali, in due tipologie:
- Standard specifici di qualità commerciale: sono riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente finale e vengono definiti come tempo massimo entro cui la prestazione deve essere effettuata dalla Società. Il mancato rispetto di tali tempistiche comporta la corresponsione al cliente finale di specifici indennizzi
- Standard generali di qualità commerciale: sono riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla società e vengono definiti come soglie percentuali minime da rispettare
Gli standard di qualità commerciale della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale sono definiti dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas (TIQV) e successive modifiche ed integrazioni.
Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita:
- Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti: 30 giorni.
- Tempo massimo di rettifica di fatturazione: 60 giorni.
- Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione: 20 giorni.
Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale: 95%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari, da parte di Greenius: 100%
- Domestico
- Business
Se Greenius Srl non rispetta gli standard specifici di qualità commerciale, il Cliente riceverà automaticamente un indennizzo pari a:
- 25€ se la risposta al reclamo è fornita oltre i 30 giorni ma entro i 60 giorni;
- 50€ se la risposta al reclamo è fornita tra il 61esimo giorno e l’90esimo;
- 75€ se fornita oltre l’91esimo.
L’indennizzo viene corrisposto automaticamente in bolletta entro 6 mesi dalla risposta al reclamo e non è necessaria nessuna richiesta da parte del cliente.
GreeniusSrl non deve pagare l’indennizzo automatico se il mancato rispetto degli standard specifici di qualità è riconducibile a:
- cause di forza maggiore, intese come atti dell’autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il -preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- cause imputabili al Cliente o a terzi oppure danni o impedimenti provocati da terzi;
- se nell’anno solare al Cliente è già stato pagato un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard di qualità;
- in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il Cliente perché non contengono le informazioni minime richieste;
- in caso di reclami scritti per interruzioni della fornitura prolungate o estese ai sensi dell’art 53 comma 53.6 del TIQV.
Guide e Glossario
Il Glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) che ha lo scopo di rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas. Per ogni termine il glossario fornisce una semplice spiegazione.
Il Glossario presenta una sezione relativa ai termini contenuti nella bolletta elettrica, ed una relativa ai termini della bolletta gas.
In ogni sezione c’è una parte denominata “Quadro sintetico” con i termini che compaiono nel quadro sintetico della bolletta (di norma la prima pagina), ed una “Quadro di dettaglio” con i termini che compaiono nel corrispondente quadro (le pagine successive, che contengono il dettaglio di quanto fatturato al cliente).
Infine, ogni sezione riporta una parte denominata “Ulteriori voci della bolletta elettrica/gas” che verrà compilata da ciascun fornitore con eventuali termini aggiuntivi, non già previsti nel presente Glossario, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità ARG/com 202/09.
Le guide alla lettura della bolletta, sono uno strumento messo a disposizione da Greenius allo scopo di rendere più chiara e trasparente la fattura.
- Domestico
- Business
- Placet
Mix Energetico
Il Mix energetico è l’insieme delle fonti primarie che si utilizzano per produrre l’energia elettrica. Per fonte primaria si intende una fonte che è presente in natura e quindi non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia. Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, Greenius Srl riporta le informazioni relative alla composizione:
- del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2021 e nel 2022, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 28 luglio 2023;
- del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Greenius Srl nel 2021 e 2022, come determinato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31luglio 2009, sono
riportate di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di
combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano
nel 2021 (*dato consuntivo) e nel 2022 (** dato pre-consuntivo), come pubblicate dal Gestore dei
Servizi Energetici (GSE).
Pagamento e Morosità
Se sei cliente Greenius inviaci una mail a credito@greenius.it con oggetto “addebito diretto SEPA” allegando l’apposito modulo compilato con i dati relativi al tuo Conto Corrente. Addebitando la bolletta direttamente sul tuo conto corrente non dovrai più perdere tempo per code agli sportelli e non paghi costi extra dovuti alla gestione della fatturazione.
Se sei un cliente Greenius invia una mail a credito@greenius.it con oggetto “cambio del RID” allegando il modulo compilato con i dati relativi al tuo Conto Corrente.
In caso di mancato pagamento riceverai una lettere di messa in mora che ti notificherà le tempistiche entro cui provvedere al pagamento:
- 25 giorni solari dalla data di notifica per le utenze energia elettrica alimentate in Bassa Tensione (BT).
- 40 giorni solari dalla data di notifica se per le utenze energia elettrica alimentate in Media Tensione (MT).
- 40 giorni solari dalla data di notifica per le utenze gas.
Se il pagamento non risulta ancora pervenuto, dopo 3 giorni lavorativi Greenius Srl potrà inoltrare al distributore la richiesta di sospensione per morosità.
Solo nel caso di fornitura di energia elettrica e se il misuratore soddisfa le relative condizioni tecniche, la potenza disponibile verrà ridotta al 15% e, trascorsi 15 gg dalla riduzione, se non risulta ancora pervenuto il pagamento, la fornitura verrà sospesa.
Se lo stato di morosità persiste avverrà la cessazione amministrativa della fornitura.
In caso di pagamento oltre il termine di scadenza saranno aggiunti i costi relativi alla gestione operativa delle pratiche.
In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente, ai sensi del TIMOE e del TIMG, il cliente avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:
- 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto da parte del venditore di uno dei seguenti termini:
- termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
- termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Il predetto indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), oppure, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.
Puoi chiedere la rateizzazione dei pagamenti inoltrandoci la tua richiesta PRIMA DELLA SCADENZA DEL PAGAMENTO all’indirizzo credito@greenius.it. In questo modo potrai discutere la tua posizione di pagamento direttamente con un nostro consulente.
Conciliazioni e Risoluzione delle Controversie
Il Servizio di Conciliazione (di seguito “Servizio Conciliazione”), istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, “ARERA” o “Autorità”), è una procedura semplice e veloce volta a fornire ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale (di seguito “Clienti”) uno strumento di risoluzione di un’eventuale controversia con il proprio operatore di energia elettrica e gas (di seguito “Operatore”).
A tale procedura interviene un conciliatore esperto in materia di mediazione e specificamente formato sul settore energetico, il quale aiuta le Parti ad individuare una soluzione di comune accordo.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge interamente on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).
Il Servizio Conciliazione dell’ARERA è iscritto nell’elenco degli organismi ADR europei in materia di consumo.
Visita il Sito per maggiori informazioni.
- Per il settore elettrico: tutti i Clienti domestici e i Clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT).
- Per il settore gas: tutti i Clienti domestici e i Clienti non domestici connessi in bassa pressione (BP).
- Soggetti che sono al contempo produttori e clienti finali di energia elettrica (Prosumer).
- Soggetti che esercitano i servizi nei settori regolari dall’ARERA (Operatore).
Il Cliente può partecipare direttamente alla conciliazione o farsi rappresentare da un delegato, anche appartenente a un’associazione di consumatori o di categoria, munito di procura generale o speciale, conferita con atto pubblico, con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante, idonea a conciliare e transigere la controversia.
La Parte che ha attivato la procedura deve comparire all’incontro fissato dal Conciliatore, in mancanza la procedura verrà archiviata.
Il Servizio è attivabile solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del predetto reclamo.
È possibile presentare la domanda di conciliazione secondo le seguenti modalità:
- Procedura online tramite sito web del Servizio Conciliazione dove viene richiesta la previa registrazione online tramite username e password personali. Ad avvenuta registrazione il Servizio Conciliazione rilascia apposita ricevuta telematica.
- Procedura offline tramite presentazione della domanda di conciliazione mediante posta, fax o eventuali altri canali indicati nel sito web del Servizio Conciliazione. La relativa documentazione potrà essere inviata a “Servizio Conciliazione presso Acquirente Unico S.p.A, v. Guidubaldo del Monte 45 (Roma)”, fax 06-80112087. Resta ferma restando la gestione online della procedura.
La domanda di conciliazione deve prevedere i seguenti elementi obbligatori:
- Nome del Cliente o utente finale e del delegato, ove presente;
- Recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del Cliente o Utente finale o del delegato, ove presente;
- Denominazione dell’Operatore;
- POD/PDR o codice identificativo della fornitura cui si riferisce la domanda o, ove non disponibili, indirizzo della fornitura;
- Oggetto, valore della controversia e descrizione della problematica lamentata, corredati dalla documentazione relativa e dell’indicazione delle ragioni della pretesa e degli eventuali elementi di prova.
Alla domanda di conciliazione devono essere allegati obbligatoriamente:
- Copia del documento di identità in corso di validità della Parte;
- Copia del reclamo o del rinvio in conciliazione disposto in sede giudiziale;
- Copia della ricevuta o avviso di ricezione del reclamo da parte dell’Operatore o gestore, se presente;
- Copia della risposta dell’Operatore o Gestore, se presente;
- Copia della delega al rappresentante della Parte con potere di conciliare e transigere e del documento di identità del delegato, ove sia presente il delegato;
- Dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00:
- Che per la controversia non sia pendente o non stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 3 del “TICO”;
- Della data di invio del reclamo all’Operatore
- Accettazione delle previsioni di cui agli articoli 12.3 (secondo tale disposizione, a seguito di un eventuale insuccesso della procedura di conciliazione, le Parti non possono utilizzare le informazioni e/o dichiarazioni apprese durante tale procedura in un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promosso dalle stesse in relazione al medesimo oggetto, salvo il consenso della Parte da cui le informazioni e/o dichiarazioni provengono) e 12.4 (secondo tale disposizione, le Parti non possono chiamare a testimoniare in un eventuale giudizio il Conciliatore, personale del Servizio Conciliazione, né deferire loro il giuramento decisorio su fatti e circostanze relative alla procedura) del “TICO”.
Qualora la domanda di conciliazione risulti incompleta rispetto agli elementi sopra prescritti, il Servizio Conciliazione, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della domanda, invita la Parte che ha attivato la procedura al perfezionamento e all’integrazione della domanda medesima da effettuarsi entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è improcedibile ed è archiviata. Di tale archiviazione è data comunicazione alla Parte.
Qualora la domanda di conciliazione risulti incompleta rispetto agli elementi sopra prescritti, il Servizio Conciliazione, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della domanda, invita la Parte che ha attivato la procedura al perfezionamento e all’integrazione della domanda medesima da effettuarsi entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è improcedibile ed è archiviata. Di tale archiviazione è data comunicazione alla Parte.
La procedura si conclude entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della richiesta di attivazione completata con tutta la documentazione.
Per esigenze motivate, è concedibile una proroga fino a 30 giorni qualora ciò venga richiesto dal Servizio Conciliazione, ovvero su istanza congiunta delle Parti.
In alternativa al Servizio Conciliazione, per i clienti domestici è possibile svolgere il tentativo di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR (Alternative Dispute Resolution).
Si riportano, qui di seguito, i link di riferimento:
Con riferimento all’elenco ADR https://www.arera.it/allegati/consumatori/ElencoOrganismiADR.xlsx
Con riguardo alle informazioni sul Servizio Conciliazione (FAQ dell’Autorità)
www.arera.it/it/schede/C/faq-servconc.htm
In merito all’accesso al Servizio Conciliazione
http://conciliazione.arera.it
Informazioni Imposte
La bolletta indica l’aliquota delle imposte previste dalla normativa fiscale, le quantità alle quali l’aliquota è applicata e l’importo dovuto. Con la bolletta del gas naturale si pagano l’accisa, l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (Iva).
Visita il Sito per maggiori informazioni.
Informazioni Consumi
I dati di consumo sono di “interesse” del cliente finale e sono, legittimamente, nella disponibilità dei seguenti soggetti:
- il distributore, che ha la responsabilità dell’attività di misura e svolge l’attività di rilevazione delle letture secondo la frequenza minima stabilita dalla regolazione dell’ARERA;
- il Sistema Informativo Integrato che acquisisce i dati di misura validati dal distributore e ne notifica la disponibilità ai venditori;
- il venditore che necessita dei dati di misura ai fini della fatturazione nel rapporto con il cliente finale.
Entra nel Portale Consumi per visualizzare i tuoi consumi storici.